[Se i certificati e gli altri documenti previsti dagli articoli 34 e 35 non rispondono al vero o sono incompleti, si applicano la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione a carico di coloro che li hanno sottoscritti.
La pena a carico dell'azienda o istituto si applica anche nel caso di rilascio dei certificati e documenti oltre i termini di cui agli articoli stessi.
In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto; in caso di eccezionale gravità può essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore.
Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa.]