Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471
[In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica la pena pecuniaria da lire trentamila a lire trecentomila.]