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Articolo 31 bis 1 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata membri dell'Unione europea

Dispositivo dell'art. 31 bis 1 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

1. (1)L'Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche.

2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa.

3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 1 marzo 2023, n. 32 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, comma 1 del D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

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