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Articolo 7 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Dichiarazione dei sostituti d'imposta

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 7 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

[I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti. Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti e devono essere specificati per ciascun percipiente:

  1. 1) le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo;
  2. 2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;
  3. 3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;
  4. 4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni per quote esenti e per carichi di famiglia;
  5. 5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non è stata eseguita la ritenuta.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma, qualora esistano più sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte, devono essere allegati separati elenchi nominativi per singole sedi e singoli stabilimenti.

Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25 e 28 nonché per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonché le somme non assoggettate a ritenuta.

Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonché per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.

Per gli utili di cui all'art. 27 le società devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorché non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota.

Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere allegate le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni prescritte dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione. Le società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e di mutua assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni, devono allegare l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica dell'indirizzo e dell'ammontare degli utili spettanti.

Alle dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere allegate, in ogni caso, le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute.

La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta diretta ai sensi dell'art. 29.]

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