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Articolo 47 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

(D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Disposizioni finali

Dispositivo dell'art. 47 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la direzione territoriale del lavoro.

3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge(1).

5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

8. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 9 bis del decreto legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 248, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

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Claudio D. M. chiede
lunedģ 21/02/2022 - Piemonte
“Buongiorno.
Richiedo questa consulenza, per avere un chiarimento sulla mia posizione contrattuale.
Sono assunto in un impresa ferroviaria operante nel settore merci, con un contratto di apprendistato con decorrenza dal 04/03/2019, sotto l'egida del CCNL “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.” che deve condurci alla qualifica di macchinista. Il mio apprendistato, come da contratto firmato ha una durata di 36 mesi, finirà il 04/03/2022 con una prosecuzione in un contratto a tempo indeterminato(al momento della stesura di questa consulenza, nessuna delle due parti ha esercitato il recesso, come da normativa vigente dei contratti di apprendistato).
Sto lavorando attualmente per loro ricoprendo la mansione di “Preparatore del treno” (Decreto ANSF 04/12 all.1 che racchiude le qualifiche di FT-A, FT-B, Modulo VE).
Al termine dei 36 mesi, saremo inquadrati come “ex-apprendistato professionalizzante allievo macchinista” e nel successivo anno, come specificato dalle risorse umane della nostra azienda, “ope. Allievo macchinista.”. Il punto è che non abbiamo completato la formazione come allievi macchinisti ma continuiamo a essere PDT e questo, a mio avviso, rappresenta una violazione del contratto oltre che delle norme per quelle relative ai contratti di apprendistato professionalizzanti.
Dalla mia percezione, non hanno l'intenzione di formarci nel breve periodo. Non ho mai ricevuto comunicazioni a riguardo e ravvedo un completo disinteresse da parte loro a completare il nostro piano formativo.
Specifico inoltre che durante l'intero periodo di tre anni, è stato assunto altro personale alla quale è stato completato l'iter formativo e che attualmente lavora con la qualifica di macchinista.
Quello che chiedo è:
L'azienda ha qualche deroga riguardo la formazione degli apprendisti e se si con quali limiti?
Come mi posso comportare?
Grazie in anticipo.”
Consulenza legale i 01/03/2022

Il contratto di Apprendistato Professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale che verrà conseguita a seguito della formazione prevista nel Piano Formativo Individuale.

Nell’ambito di tale contratto, il datore di lavoro, oltre alle normali obbligazioni connesse al rapporto di lavoro (corresponsione della retribuzione, ecc.), deve adempiere a quelle inerenti alla formazione (e cioè: redigere il piano formativo individuale per iscritto, nominare il c.d. tutor aziendale, registrare la formazione sul libretto dell'apprendista e garantire lo svolgimento della formazione da parte dell'apprendista, secondo quanto indicato nel piano formativo).

Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia ai propri obblighi formativi, lo stesso sarà tenuto al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il livello di inquadramento a cui era finalizzata la formazione, maggiorata del 100%, oltre che al versamento delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 47, comma 2, D. Lgs. n. 81 del 2015.

L’accertamento delle violazioni in argomento è di esclusiva competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro, a cui è possibile segnalare la situazione.

Tuttavia, se l’inadempimento del datore di lavoro è accertato dall’ispezione, ma il rapporto è ancora in essere, è possibile sanare la violazione entro un congruo periodo secondo le disposizioni emanate dagli Organi ispettivi.

In particolare, nel caso di apprendistato della durata di 36 mesi, se la violazione è accertata nel primo anno, l’ispettore dovrà impartire al datore di lavoro la disposizione per il recupero delle ore non effettuate, nel secondo anno la disposizione verrà emanata solo se la formazione è stata svolta per almeno il 40% considerando quanto già effettuato nel primo anno e le ore previste per il secondo, nel terzo anno la % di cui sopra sale al 60%.

Se il datore di lavoro non dovesse adempiere, sono previste sanzioni per un importo che va dai 515,00 euro ai 2.580,00 euro e la trasformazione dell’apprendistato in rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine con il pagamento delle differenze retributive dovute rispetto al livello finale previsto.

Si consiglia di interfacciarsi con le risorse umane e aprire un dialogo sul punto. In caso di indisponibilità dell’azienda, si può valutare la segnalazione all’Ispettorato del lavoro.