[1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) č tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo č autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.]