[1. L'Osservatorio svolge la sua attivitā in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietā sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo č autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.]