1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 91, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi(1).
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
5. La corresponsione dell'indennità di sostegno a valere sul fondo di cui al comma 3, non è compatibile con le misure di sostegno a valere sulle risorse di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Note
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4-quater) che "L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".