1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad euro 1.032.914, sono trasferite, per le medesime finalità, sull'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".