1. [Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri(1).](3)
2. [Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti. Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'Autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo.](3)
2-bis. [Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:
- a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
- b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.
- b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico(2).](3)
3. All'articolo 200 bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti parole «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021»;
- b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2021».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.