1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 9-bis:
- 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.";
- 2) al terzo periodo, dopo le parole "l'indicazione del soggetto" sono inserite le seguenti: "o dell'unità organizzativa";
- b) il comma 9-ter è sostituito dal seguente: "9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.".