1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: "uffici delle Forze dell'ordine" sono sostituite dalle seguenti: "uffici e comandi delle Forze di polizia";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto".
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilità per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.