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Articolo 211 bis Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Continuitą dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche

Dispositivo dell'art. 211 bis Decreto "Rilancio"

1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

  1. a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;
  2. b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
  3. c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;
  4. d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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