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Articolo 211 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari

Dispositivo dell'art. 211 Decreto "Rilancio"

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al medesimo Corpo, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. Con l’articolo 74 del DL n. 18 del 2020 è stata autorizzata a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto la spesa complessiva di euro 2.230.000 per far fronte alla situazione emergenziale in argomento. Il perdurare della situazione emergenziale, nella cosiddetta “FASE 2” anche in considerazione della progressiva riapertura degli Uffici al pubblico, richiede il rafforzamento delle attività di prevenzione e sanificazione attuate per contenere il contagio. Per quanto sopra, al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera , e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, nella fase due dell’emergenza nazionale, lo svolgimento dei delicati e necessitati compiti istituzionali inerenti l’assolvimento della missione “ordine pubblico e sicurezza” programma di spesa “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste”, anche con riguardo al concorso nelle aree di giurisdizione all’attività di controllo dell’osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 2.230.000, di cui euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ed euro 320.000 per l’acquisto di ozonizzatori portatili necessari per igienizzare autovetture, unità navali e vani di modeste dimensioni (comma 1) necessari per assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale degli agenti biologici fuori dal luogo di lavoro. Si rende, quindi, necessario (comma 2) assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all’accresciuto impegno del personale del Corpo anche al fine di garantire la piena operatività dello stesso in condizioni di sicurezza rifinanziando gli stanziamenti già disposti ai sensi dell’articolo 74 del DL n. 18 del 2020 ad oggi esauriti. Aggiungere relazione commi 2 e 3. Pertanto, il comma 4 reca la copertura finanziaria, mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.]]

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