1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
[[Relazione. La disposizione proroga di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 –il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell’INPGI, di cui all’articolo articolo 16-quinquies del D.L. n. 34/2019, entro il quale l’Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate. Le sopravvenute esigenze e priorità imposte alle medesime amministrazioni dal perdurare dell’emergenza sanitaria, hanno di fatto precluso l’avvio delle attività del Tavolo tecnico, a tutt’oggi riunitosi solo una volta, in sede di primo insediamento. La proroga del termine si rende pertanto necessaria al fine di garantire l’effettivo svolgimento della procedura di riequilibrio finanziario dell’Istituto, per come già delineata dalla legislazione vigente. Pertanto, risulta contestualmente sospesa fino alla stessa data, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994. La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.]]