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Articolo 191 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Procedura straordinaria semplificata per l’accesso ai contributi diretti per l’editoria

Dispositivo dell'art. 191 Decreto "Rilancio"

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

[[Relazione. Il pagamento del contributo diretto in favore delle imprese editoriali è articolato in due ratei: un primo rateo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, ed il saldo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per ognuno dei due pagamenti la legge prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale. La norma che si propone - con la disapplicazione, per la sola annualità 2019, dell’articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 - è volta a concentrare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale in coincidenza con il pagamento del saldo del contributo, in considerazione della situazione di difficoltà economica e gestionale in cui si trovano tali imprese nell’attuale periodo di emergenza sanitaria. La verifica al momento del saldo del contributo rimane operativa, in quanto disciplinata dal comma 6 dello stesso articolo 11. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.]]

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