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Articolo 146 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Indennità requisizione strutture alberghiere

Dispositivo dell'art. 146 Decreto "Rilancio"

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:

  1. "L'indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando il coefficiente dello 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione.".

[[Relazione illustrativa. La modifica della norma in oggetto non altera il contenuto sostanziale della stessa, ma solo l’aspetto procedurale. Consente infatti di effettuare immediatamente un primo ristoro in forma di acconto al proprietario il cui immobile è stato requisito, dilazionando però di quaranta giorni la corresponsione dell’importo definitivo per dar modo di operare nel modo più corretto possibile la stima da parte dell’Agenzia dell’Entrate del valore di mercato su cui si applica il parametro dello 0,42% ai fini dell’indennità di requisizione. Si è aggiunto per chiarezza che il valore corrente di mercato deve riferirsi al 31 dicembre 2019, in analogia a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo, per evitare che i riferimenti di mercato corrente siano quelli potenzialmente alterati e fortemente instabili dei primi mesi del 2020, fortemente segnati dagli effetti della pandemia COVID-19. Inoltre, si è fatto riferimento, ai fini del calcolo del valore utile per determinare l’acconto ai moltiplicatori in uso per l’imposta di registro per due ragioni: 1) i moltiplicatori sono previsti anche per la categoria catastale “E”, diversamente che per IMU e TASI; 2) i moltiplicatori per l’imposta di registro sono inferiori a quelli in uso a fini IMU e ciò consente di affermare che non si possono determinare situazioni in cui il saldo tra valore finale dell’indennità e acconto iniziale sia negativo, condizione che appesantirebbe la procedura amministrativa oltre ad avere, si ritiene, un impatto negativo nei rapporti con il soggetto il cui immobile è oggetto di requisizione.]]

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