1. Le risorse del fondo previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell’importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.