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Articolo 44 Decreto lavoro 2023

(D.L. 4 maggio 2023, n. 48)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Disposizioni finanziarie

Dispositivo dell'art. 44 Decreto lavoro 2023

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 4, lettera g) , sono valutati in 43 milioni di euro per l’anno 2023, 184 milioni di euro per l’anno 2024, 312 milioni di euro per l’anno 2025, 325 milioni di euro per l’anno 2026, 342 milioni di euro per l’anno 2027, 358 milioni di euro per l’anno 2028, 385 milioni di euro per l’anno 2029, 406 milioni di euro per l’anno 2030, 426 milioni di euro per l’anno 2031, 445 milioni di euro per l’anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l’anno 2024, 314 milioni di euro per l’anno 2025, 335 milioni di euro per l’anno 2026, 361 milioni di euro per l’anno 2027, 381 milioni di euro per l’anno 2028, 405 milioni di euro per l’anno 2029, 430 milioni di euro per l’anno 2030, 452 milioni di euro per l’anno 2031, 475 milioni di euro per l’anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: "b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento";
  2. b) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: "b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento".

3. Il fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è incrementato di 545 milioni di euro per l’anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.905,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.937,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

  1. a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
  2. b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
  3. c) quanto a 290 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  4. d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
  5. e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  6. f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;
  7. g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

5. L’allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall’allegato 1 annesso al presente decreto.

6. All'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, e del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

8. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

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