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Articolo 36 bis Decreto lavoro 2023

(D.L. 4 maggio 2023, n. 48)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Disposizioni per il settore del trasporto a fune

Dispositivo dell'art. 36 bis Decreto lavoro 2023

1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

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