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Articolo 66 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 66 Costituzione

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ratio Legis

La riserva di cui alla disposizione si giustificò, nelle intenzioni del costituente, con la volontà di evitare che un organo sovrano come il Parlamento potesse subire interferenze da parte di terzi nella propria attività.

Spiegazione dell'art. 66 Costituzione

La norma in esame stabilisce che ciascuna Camera debba decidere e valutare i titoli di ammissione dei propri componenti e stabilire circa cause sopravvenute di incompatibilità e di ineleggibilità.

Nello specifico, i compiti di cui alla disposizione sono svolti dalla Giunta per le elezioni e le immunità e dalla Giunta per le elezioni, rispettivamente al Senato ed alla Camera, i cui membri sono nominati dai rispettivi Presidenti (v. art. 63 Cost.) in proporzione, secondo una mera prassi, ai singoli gruppi parlamentari. Ciò garantisce l'indipendenza del Parlamento, ma suscita perplessità sulla trasparenza del compito affidato alle Giunte. I membri delle stesse rimangono in carica per l'intera legislatura e non possono rifiutare la nomina o dimettersi, ma possono essere sostituiti.

Per quanto concerne la valutazione dei titoli, il giudizio si apre con una fase, preliminare, di controllo circa l'effettiva esistenza di cause di contestazione del voto. Se si accerta che non esistono, si rimette all'Assemblea la proposta di convalida; se, invece, si rilevano possibili irregolarità, il procedimento di controllo (analisi di documenti, audizione di soggetti ecc.) prosegue in seno alla Giunta. Quindi, la questione viene rimessa all'Assemblea che decide tra la convalida e l'annullamento dell'elezione a scrutinio segreto.

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