Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione(1), che poi, per sua colpa(2), rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929(3) [677; 1669, 2953].
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.
Note
(1)
Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal progettista, dal costruttore e dal fornitore dei materiali.
(2)
La responsabilità è addebitabile solo a titolo di colpa, quindi sulla base di un comportamento non diligente del soggetto attivo.
(3)
Tale disposizione è stata depenalizzata ex art. 51, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.