Cassazione penaleSez. Isentenza n. 5430del 9 maggio 1992
(1 massima)
(massima n. 1)
La contravvenzione di cui all'art. 676 c.p., a differenza del delitto previsto dall'art. 449 c.p. in relazione al precedente art. 434, ha natura di reato proprio del progettista e del costruttore.