(massima n. 1)
A differenza della «voce», caratterizzata dalla vaghezza e dalla incontrollabilitą, la «notizia» rilevante ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 656 c.p. (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose), č non del tutto svincolata da oggettivi punti di riferimento che consentano la identificazione degli elementi essenziali di un fatto e ne rendano possibile il controllo. (Nella specie, č stata ritenuta legittima l'assoluzione di un giornalista il quale aveva scritto su un quotidiano di essere a conoscenza, attraverso voci spontanee di cittadini, che in ambienti della estrema sinistra e governativi si stava meditando di provocare a Napoli gravissimi incidenti sulla falsariga dei sistemi praticati a Milano in Piazza Fontana).