(massima n. 1)
Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 c.p.), è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia verificato alcun turbamento dell'ordine pubblico, essendo sufficiente che vi fosse un'astratta possibilità che un tale turbamento in effetti si verificasse. (Nella specie la Suprema Corte, sulla base di tale principio, ha annullato, per vizio di motivazione, la sentenza con la quale il giudice di merito, assumendo apoditticamente l'impossibilità del verificarsi di alcun turbamento dell'ordine pubblico, aveva assolto dal reato in questione un soggetto il quale, in un periodo di tempo nel quale si susseguivano frequenti notizie in ordine alla diffusione del fenomeno dell'usura ed alle gravissime conseguenze, anche mortali, che ne scaturivano nei confronti delle vittime, aveva falsamente dichiarato ad un giornalista, con la consapevolezza della futura pubblicazione, di essersi indebitato con usurai per una forte somma di danaro, a cagione di una malattia della moglie, e di essere disposto a vendere taluni suoi organi per trovare il danaro occorrente a saldare il debito).