L’intervento amplia le ipotesi di
procedibilità a
querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita.
In primo luogo, coerentemente a quanto è stato previsto in tema di furto, si esclude che il
danno patrimoniale di rilevante gravità determini la procedibilità a querela della truffa, della frode informatica e dell’appropriazione indebita, nelle ipotesi considerate dalla norma.
Va ribadito che un danno di rilevante gravità non preclude condotte risarcitorie o riparatorie nell’interesse della
persona offesa, con rimessione della querela – o applicabilità della causa estintiva di cui all’art.
162 ter c.p. – con effetti deflativi sul carico giudiziario considerevoli se si considera che le figure di reato richiamate dall’art.
649 bis c.p. sono oggetto di numerosi procedimenti penali.
In secondo luogo, per ragioni analoghe a quelle che hanno indotto ad analoga modifica dell’art.
612, co. 3 c.p., si esclude il rilievo della
recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, comportano la
procedibilità d’ufficio.
Anche tale intervento promette significativi effetti deflativi. La dimensione personale del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici di cui si tratta giustifica la procedibilità a querela a prescindere dalla condizione soggettiva dell’autore del reato, che non potrà impedire più la
remissione della querela o l’applicabilità della causa estintiva di cui all’art.
612 ter c.p., in presenza di condotte risarcitorie o riparatorie.