(massima n. 1)
Non comporta alcuna nullità nè irregolarità e non è comunque deducibile dall'imputato l'audizione di un teste minorenne effettuata in presenza della madre anziché di un esperto in psicologia infantile, poiché le norme del c.p.p. che prevedono l'audizione protetta sono dettate nell'interesse esclusivo del minore e riconoscono al giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, la facoltà di disporla o meno e di determinare le forme più idonee alla realizzazione di un contesto di ascolto adeguato all'età del testimone. (Fattispecie relativa all'audizione di un bambino di cinque anni, testimone di un fatto di violenza sessuale).