Il bene giuridico tutelato dalla presente norma è di natura collettiva, consistente nel
libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.
Dalla qualificazione in termini plurioffensivi o monoffensivi della fattispecie discende la natura rispettivamente di
reato di danno o di reato di pericolo della stessa.
Se infatti si considera come oggetto di tutela anche il patrimonio del singolo imprenditore, la
violenza sulle cose dell'azienda costituisce già un danno-evento del reato, escludendosi dunque la necessità che il giudice accerti effettivamente l'esistenza di un
concreto pericolo per l'ordine economico.
Se per il requisito normativo della
violenza sulle cose non si pongono particolari problemi interpretativi, per quanto concerne i
mezzi fraudolenti va specificato che deve sussistere un nesso eziologico tra gli artifici o raggiri e la turbativa del commercio.
Di conseguenza, non rientra nella fattispecie in esame il mero uso di mezzi fraudolento atti ad assicurare un maggiore profitto al soggetto agente, potendo tale condotta sussumersi tutt'al più nella fattispecie civilistica di
concorrenza sleale.
La differenza con la norma di cui all'articolo
513 bis consiste nel diverso scopo preso di mira dall'agente, che qui è rappresentato dalla volontà di turbare l'ordine economico.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, adoperi violenza sulle cose, oppure utilizzi dei mezzi fraudolenti.
È, tuttavia, opportuno evidenziare che si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato.
Il legislatore ha delineato
due possibili
condotte tipiche. La prima di esse consiste nel porre in essere atti di
violenza su una cosa, che ne risulti danneggiata, trasformata oppure di cui venga mutata la destinazione. In ogni caso la violenza punita ai sensi dell'art.
513 c.p. è soltanto quella rivolta a
cose, non, invece, quella posta in essere ai danni di persone.
La seconda condotta integrante il delitto in esame, consiste nell'utilizzare
mezzi fraudolenti. Si considerano, però, escluse da tale concetto, sia le condotte che, pur essendo illecite, non costituiscono artifici o raggiri ingannevoli, sia quelle che, pur concretizzandosi in un mezzo ingannevole, siano volte ad ottenere il rispetto della legge, inteso, ad es., come rispetto dell'orario di lavoro.
Qualora il soggetto agente realizzi entrambi i comportamenti tipizzati dalla norma, il delitto si considera unico se c'è contesto d'azione.
In relazione ad entrambe le possibili condotte criminose, la legge richiede la sussistenza del
dolo specifico. L'agente deve, cioè, porle in essere volontariamente e con il fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, aventi, in ogni caso, carattere privato, non pubblico. In particolare, si verifica un "impedimento" quando si ostacola l'esplicazione dell'
attività industriale o commerciale; si ha, invece, un "turbamento" quando si provoca un disordine nello svolgimento di dette attività.
Anche l'
oggetto materiale del reato è diverso nelle due possibili condotte delittuose. Nella prima ipotesi esso consiste nella cosa che risulti danneggiata o trasformata, o della quale sia stata mutata la destinazione, a causa della violenza usata su di essa. Quanto, invece, alla seconda ipotesi, l'oggetto del reato è rappresentato dalla persona o dalle persone a cui risulti rivolto il mezzo fraudolento.
Per quanto riguarda, poi, l'
evento tipico, anch'esso si differenzia in relazione alle due possibili condotte illecite. Qualora l'agente adoperi violenza sulle cose, l'evento è dato dalla modificazione che ne sia derivata. Nel caso in cui, invece, vengano utilizzati mezzi fraudolenti, l'evento consiste nella conoscenza degli stessi da parte delle persone a cui siano stati rivolti, con la conseguente insorgenza del pericolo, anche solo presunto, di impedimento o turbamento dell'esercizio di un'industria o di un commercio.
Il reato risulta, pertanto,
consumato nel momento stesso in cui venga realizzata la violenza sulla cosa, oppure sia stato utilizzato un mezzo fraudolento, senza che sia necessaria la verificazione dell'evento.
Non è, pertanto, configurabile il
tentativo, in quanto la fattispecie in esame si considera già perfezionata non appena vengano posti in essere
atti di violenza o mezzi fraudolenti, i quali fanno sorgere, di per sé, il pericolo di impedimento o di turbamento per l'esercizio di un'industria o di un commercio.
Il delitto
ex art.
513 c.p. è punibile soltanto a
querela della persona offesa.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA