(massima n. 1)
In tema di turbata libertą dell'industria o del commercio, per impiego di "mezzi fraudolenti" deve intendersi il compimento di qualunque azione insidiosa, ingannevole o improntata ad astuzia, idonea a turbare o impedire il normale svolgimento dell'attivitą industriale o commerciale, rivolta nei confronti dell'esercente la predetta attivitą ovvero di terzi, eludendo gli accorgimenti previsti dal primo a difesa della propria impresa.