La scelta del legislatore fu quella di reprimere penalmente condotte dissenzienti nei confronti del potere politico. L'anacronismo dei reati di sciopero si è rivelato tale non solamente per il successivo mutamento del quadro sociale politico, ma anche e soprattutto per l'avvento della Costituzione.
Il diritto di sciopero è infatti espressamente riconosciuto dall'articolo
40 Cost., il quale ha di fatto reso inapplicabili i delitti di serrata e di sciopero, nonostante l'unico articolo effettivamente dichiarato incostituzionale sia il
502.
Ad oggi, dunque, risultano pienamente legittimi lo sciopero e la serrata di carattere economico per fini contrattuali, politici, di
solidarietà e di protesta.
Per quanto riguarda la norma in oggetto, in seguito alla precisazione operata dalla Corte Costituzionale, il reato è configurabile solo qualora la propaganda e l'induzione a non stipulare patti di lavoro o a non fornire materie o strumenti necessari al lavoro assumano
notevole rilevanza.
Viene dunque ritenuta necessaria un'attività di boicottaggio particolarmente invasiva, se non addirittura pretestuosa.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce chi, attraverso la propaganda o valendosi della forza e dell'autorità di partiti, leghe o associazioni, nonché perseguendo uno degli scopi per i quali viene punita la serrata agli articoli
503,
504 e
505 del c.p., induca una o più persone a non stipulare patti di lavoro, o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, oppure a non acquistare prodotti agricoli o industriali altrui.
Caratteristica fondamentale di tale delitto è la sua
plurisoggettività. Infatti, oltre all'
istigatore, unico soggetto punibile, la norma richiede la presenza di almeno un altro soggetto che venga da lui
istigato. Tale ulteriore figura, dunque, non costituisce un mero strumento passivo, ma, piuttosto, un mezzo necessario per la realizzazione del delitto stesso, in quanto, affinché questo si perfezioni, deve tenere anch'essa una certa condotta.
Dalla necessaria presenza di più soggetti, discende, pertanto, che anche la
condotte tipiche siano più di una: quella propria del soggetto agente, unica ad essere punibile, e quella del soggetto istigato. Per quanto riguarda, innanzitutto, l'
istigatore, egli, per essere punibile, deve indurre almeno un altro soggetto a non stipulare accordi lavorativi, o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, o, ancora, a non acquistare prodotti altrui, facendo propaganda o avvalendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni. L'indicazione dei mezzi a cui può ricorrere il soggetto agente fornita dalla legge è da considerarsi
tassativa; inoltre, per quanto riguarda il riferimento a partiti, leghe o associazioni, essi possono anche non essere realmente esistenti, ma soltanto
supposti.
Quanto, invece, al soggetto
istigato, è necessario che esso si comporti in modo conforme all'istigazione subita, non dando o prestando lavoro, o non fornendo cose necessarie al lavoro, oppure non acquistando prodotti altrui.
Il soggetto, o i soggetti indotti, costituiscono, altresì, l'
oggetto materiale del reato, in quanto vengono persuasi a tenere la condotta indicata dal soggetto agente.
Evento tipico della fattispecie in esame è dato dalla
condotta realizzata da chi sia stato
istigato dal soggetto agente, la quale può consistere, alternativamente, nella mancata stipulazione di accordi di lavoro, nella mancata somministrazione di materie o strumenti necessari al lavoro oppure nel mancato acquisto di prodotti altrui.
Il reato si considera, pertanto,
consumato nel momento in cui il soggetto istigato realizza la condotta che è stato indotto a tenere dal soggetto agente. È, dunque, configurabile il
tentativo qualora non si verifichi l'evento tipico per ragioni estranee alla volontà dell'istigatore.
Per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato, la norma richiede la sussistenza del
dolo specifico. L'istigatore, infatti, per essere punibile, non solo deve aver agito con una volontà di propaganda o di valersi della forza ed autorità di partiti, leghe o associazioni, per indurre una o più persone a non stipulare patti di lavoro, o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, o, ancora, a non acquistare altrui prodotti agricoli o industriali, ma deve anche aver agito perseguendo uno dei
fini indicati dagli articoli
503,
504 o
505 del c.p., ossia per un fine politico, di coazione dell'Autorità oppure di solidarietà o protesta.
Il secondo comma della norma in esame prevede l'applicazione di una circostanza
aggravante speciale nel caso in cui concorrano fatti di violenza o minaccia.
La fattispecie risulta, altresì, aggravata ai sensi dell'art.
510 c.p., qualora i fatti abbiano avuto luogo in tempo di guerra o abbiano determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari; nonché, ai sensi dell'art.
511 c.p. in relazione a capi ed organizzatori.
Il riconoscimento della responsabilità per il delitto in esame comporta l'applicazione della
pena accessoria dell'interdizione da ogni ufficio sindacale per cinque anni,
ex art.
512 c.p.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA