Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori ed organizzatori(1); e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
Note
(1)
Per capi s'intendono quei soggetti con funzioni gerarchicamente superiori all'interno della struttura associativa e stabilmente nella stessa incorporati. Si differenziano quindi dai promotori, costitutori e organizzatori che possono essere anche estranei all'associazione.