Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto(1), ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati(2) , è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10 a euro 206(3).
Note
(1)
Nel concetto di pubbliche imprese di trasporto rientrano anche quelle private che sono però concessionarie di un pubblico servizio di trasporto, in quanto ai fini dell'integrazione del reato rileva la connotazione pubblicistica del servizio svolto.
(2)
L'alterazione deve riguardare elementi costitutivi del titolo di viaggio e non il timbro o segno di annullamento, altrimenti sarebbe ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 476.
(3)
Se la condotta ha per oggetto le matrici dei biglietti ferroviari e le conseguenti registrazioni contabili, che rientrano nella categoria degli atti pubblici, in quanto relativi all'aspetto documentativo, integra il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all'art. 476 e non quello di cui alla norma in esame.