Chiunque, con la propria azione od omissione colposa [43], fa sorgere o persistere il pericolo(1) di un disastro ferroviario(2), di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni [427, 429, 431].
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo(3).
Note
È quindi necessario che la condotta abbia creato un pericolo, il quale configura l'evento del reato, non una condizione obiettiva di punibilità, come nelle corrispondenti fattispecie dolose.
(2)
Il disastro non deve verificarsi, altrimenti viene ad applicarsi il disastro colposo di cui all'art. 449.
(3)
Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale soggettiva, che si verifica qualora vi sia stata trasgressione di un'ingiunzione ovvero di un atto amministrativo ablatorio personale, che però deve essere stato portato a conoscenza del soggetto tenuto ad ottemperarvi.