(massima n. 1)
I delitti colposi di pericolo contro l'incolumitą pubblica di cui all'art. 450 c.p. si perfezionano al momento dell'effettiva esistenza di un pericolo che l'evento temuto si verifichi, in quanto incriminano anche le condotte che fanno solo sorgere o persistere il pericolo di un evento disastroso.