(1)Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno(2).
Note
(1)
Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(2)
Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.