(massima n. 2)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale - sollevata per contrarietā al criterio della ragionevolezza - dell'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui non contempla il peculato tra i delitti-presupposto della circostanza attenuante speciale della collaborazione, posto che la selezione dei reati a matrice corruttiva, operata da tale norma, č espressione di discrezionalitā legislativa, razionalmente esercitata avuto riguardo alla specificitā criminologica della corruzione ed alla funzionalitā di strumenti normativi intesi a favorirne l'emersione.