(massima n. 1)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen. (introdotta dall'art.4 legge 27 maggio 2015, n.69), in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non č applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma, in quanto soggiace al principio di irretroattivitā di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen.