Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento(1):
- 1) disciolgono(2) o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
- 2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.
Note
(1)
Si tratta di una causa speciale di non punibilità prevista per il delitto di cospirazione la cui operatività è subordinata, in caso di arresto, all'inizio del procedimento, inteso secondo la dottrina maggioritaria come l'inizio delle indagini preliminari.
(2)
Tale discioglimento può realizzarsi in modo diretto, ad esempio attraverso la parola o la persuasione, o anche indirettamente, ad esempio mediante la delazione all'autorità.