(massima n. 1)
È da ritenere realizzato il delitto ex art. 305 c.p. allorquando i cospiranti abbiano concordato, in modo serio ed impegnativo, lo svolgimento dell'attività necessaria al conseguimento del risultato che s'identifica con uno dei reati indicati nell'art. 302 dello stesso codice, indipendentemente dalla puntuale preordinazione dei mezzi operativi. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è affermato che basta, ad integrare il delitto di cospirazione, il fine di tre o più persone formanti l'associazione di commettere anche uno solo degli illeciti previsti dall'art. 302 c.p.; e ciò a differenza della previsione ex art. 416 c.p. dove occorre lo scopo di commettere più delitti, precisandosi che, nella cospirazione, la natura politica dei fatti criminosi conferisce alla condotta una particolare gravità e rende, in ultima analisi, incriminabili azioni «ordinariamente non incriminate in sede penale», posto che s'intende così prevenire anche il pericolo indiretto cui sono esposti i valori peculiari della sicurezza dello Stato, della sua integrità territoriale e della sua Costituzione).