Chiunque pubblicamente [266] vilipende (1) la nazione italiana(2) è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 [293; c.nav. 1089].
Note
Vilipendere significa manifestare disprezzo o dileggio. Si tratta di un concetto di per sé indeterminato e questo ha attirato forti critiche da parte della dottrina, che ha qui ravvisato un conflitto con il principio di libera manifestazione del pensiero. La condotta in esame deve poi esplicarsi pubblicamente e tale pubblicità del fatto costituisce per alcuni autori una condizione obiettiva di punibilità (v. 44), mentre per altri è un elemento costitutivo del reato, che deve perciò essere conosciuto e voluto dall'agente.
(2)
Rispetto alla norma che lo precede l'oggetto della condotta di vilipendere è la nazione italiana, da intendersi come la comunità degli italiani, rappresentativa di un'unità etica e sociale, originata dalla comunione millenaria di lingua, costumi, bisogni e aspirazioni.