Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci(1).
Note
(1)
L'articolo è stato introdotto successivamente dalla l. 11 gennaio 1947, n. 1317 (art. 2), che modificando il codice penale nella parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato, ha previsto che i delitti sopra menzionati si riferiscano anche al Presidente del Senato, che ex art. 86 Cost. svolge le funzioni presidenziali in assenza del capo dello Stato.