(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di vilipendio alla nazione italiana, non č necessario che la manifestazione di vilipendio sia specifica e indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontā di ledere il prestigio o l'onore della collettivitā nazionale.