La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83. [c.p.p. 319].
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca(1) o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata(2).
Note
(1)
Secondo quanto disposto dall'art. 218, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nell'ambito della riforma del nuovo codice di procedura penale, ovvero che si considerano abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale, la norma in esame deve leggersi solo con riferimento alla fideiussione.
(2)
Una particolarità della cauzione risiede nel fatto che per essa è stabilita una durata massima, a differenza delle altre misure di sicurezza e non è quindi ammessa proroga all'esito di un nuovo accertamento dei requisiti di pericolosità sociale, in quanto l'art. 236 non richiama l'art. 208 relativamente a tale istituto.