Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro(1):
- 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza(2);
- 2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere(3);
- 3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge [223 2, 226, 231 2](4).
Note
(1)
La colonia agricola e la casa di lavoro rappresentano diverse modalità esecutive di un'unica misura di sicurezza, per quanto riguarda i criteri di scelta si rimanda al disposto dell'articolo 218. Si tratta comunque della principale tra le misure applicabili ai delinquenti imputabili e pericolosi, perciò molto affine alla pena detentiva, affinità che attirato forti critiche da parte della dottrina.
(2)
Si ricordi che, dal momento che la presunzione di pericolosità è stata abrogata (v. 204), l'applicazione della norma è sempre subordinata ad una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto.
(3)
Il nuovo delitto, non colposo, deve ovviamente essere espressione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, caratterizzazione che può desumersi dal fatto che il nuovo reato sia della stessa indole di quello precedentemente commesso.
(4)
La norma non chiude tassativamente l'elenco delle ipotesi in cui può procedersi all'applicazione di tale misura di sicurezza, perciò nel tempo sono state sollevate davanti alla Corte Costituzionale numerose questioni di costituzionalità, che però sono state sempre da questa rigettate sulla base della considerazione che la pericolosità sociale del soggetto rappresenta l'unica ragione giustificativa dell'applicazione della misura di sicurezza, a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione di carattere funzionale.