(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l'art. 3 Cost. — l'art. 224 comma secondo c.p. nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14 il ricovero, per almeno 3 anni in riformatorio giudiziario. Situazioni diverse sono considerate in modo identico e la prescrizione di pericolosità, basata sull'id quod plerumque accidit, non ha fondamento rispetto al minore di anni 14 per cui, data la giovanissima età, la pericolosità rappresenta l'eccezione, sicché la obbligatorietà ed automaticità del ricovero non ha giustificazione. Resta ferma l'applicabilità del comma al minore fra i quattordici e i diciotto anni riconosciuto non imputabile. Non è fondata - in riferimento agli artt. 27 (finalità rieducative della pena), 30 (obbligo dello Stato di sostituirsi alla famiglia in caso di incapacità dei genitori) e 31 (protezione dell'infanzia e della gioventù) Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 comma secondo c.p. L'art. 27 Cost., attiene soltanto alle pene e non riguarda le misure di sicurezza. Ed i centri di rieducazione per minorenni, fra cui sono da annoverare i riformatori giudiziari, sono stati istituiti proprio per sostituire lo Stato alla famiglia nella funzione educativa mentre l'inidoneità dei centri stessi allo scopo riguarda la concreta organizzazione degli stessi, ad opera della pubblica amministrazione postulando, in ultima analisi, l'intervento del legislatore.