Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni [227]. Quando egli ha compiuto gli anni diciotto(1), il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario [212].
Note
(1)
Si ricordi che il D.P.R. 22 settembre 1988, n.448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minori) impone che non può considerarsi implicita nella dichiarazione di abitualità o di professionalità del minore, del quale deve, quindi, essere sempre verificata la pericolosità.