(massima n. 1)
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte costituisce una pena accessoria, essendo una conseguenza ex lege della condanna; alla sua applicazione non osta, pertanto, la circostanza che, a seguito del fatto per cui č processo, il questore abbia comminato la sospensione della licenza. Quest'ultima misura, ha, infatti, solo natura cautelare.