(massima n. 1)
Nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 691 cod. pen., si applica, qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio, prevista dall'art. 691 comma secondo cod. pen., indipendentemente dall'entitą della pena inflitta, essendo tale ultima previsione speciale rispetto a quella dell'art. 35 cod. pen.