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Articolo 731 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali

Dispositivo dell'art. 731 Codice di procedura penale

1. Il Ministro della giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione. Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza(1)(2).

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna(3).

2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.

Note

(1) Tale richiesta, a differenza del procedimento di cui all'art. 730, si caratterizza per la vincolatività nei confronti del procuratore generale.
(2) Tale comma è stato così modificato dall'art. 53, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
(3) Diversamente dal procedimento di cui all'art. 730, il riconoscimento in tale sede può riguardare anche un provvedimento diverso dalla sentenza, come la confisca.

Ratio Legis

La norma in esame trova il proprio fondamento nelle necessità di considerare anche l'ipotesi in cui il riconoscimento sia volto a consentire l'esecuzione di una decisione straniera sulla base di accordi internazionali e non dunque per ricollegarvi effetti di natura penale o civile.

Spiegazione dell'art. 731 Codice di procedura penale

Le disposizioni in materia di riconoscimento delle sentenze penali straniere rispondono alla necessità di adeguare la normativa interna alle varie convenzioni ratificate dall'Italia.

Una delle tipologie più recenti di riconoscimento delle sentenze penali emesse all'estero è volto a consentire l'esecuzione nel nostro ordinamento della sentenza straniera, ma solo quando tale forma di cooperazione è prevista da accordi internazionali. Tale strumento non permette dunque solamente (come nelle ipotesi di cui all'articolo 730) il riconoscimento degli effetti della sentenza, bensì si occupa stricto sensu dell'esecuzione vera e propria. Tuttavia, è bene precisarlo, l'esecuzione implica sempre il riconoscimento.

Sebbene l'iter procedimentale sia analogo a quello di cui all'articolo precedente, ovvero trasmissione della sentenza da parte del Ministro della giustizia al procuratore generale competente e richiesta di promuovere il giudizio, vi è un'importante differenza: la valutazione circa la sussistenza dei presupposti ad opera del Ministro è vincolante per il procuratore generale.

Inoltre, il procedimento può riguardare un provvedimento diverso dalla sentenza, posto che, quando la confisca venga disposta tramite un provvedimento autonomo dalla sentenza, oggetto del presente procedimento sarà anche il provvedimento che dispone la confisca.

Massime relative all'art. 731 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 21358/2017

L'adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera, ai fini della sua esecuzione nello Stato a norma della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, deve essere eseguito tenendo conto dei benefici già acquisiti dal condannato durante l'esecuzione all'estero. A tal fine, deve essere accertato, anche mediante idonea documentazione da richiedersi all'autorità straniera, se al momento del trasferimento in Italia il condannato abbia già maturato, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, il diritto ai suddetti benefici. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto eseguibile la condanna all'ergastolo inflitta dall'A.G. tedesca ad un imputato trasferitosi in Italia prima di aver espiato quindici anni di pena, stante la ritenuta inapplicabilità dell'istituto della sospensione della pena dell'ergastolo previsto dall'ordinamento straniero, essendo esso subordinato all'espiazione di almeno quindici anni di pena detentiva, oltre che al positivo superamento del giudizio sulla pericolosità sociale del condannato).

Cass. pen. n. 46542/2016

La sentenza straniera non riconosciuta per gli effetti previsti dal cod. pen., ai sensi dell'art. 731 cod.proc.pen., acquisita, su accordo delle parti, al fascicolo del dibattimento può essere utilizzata per la deliberazione ai sensi dell'art. 526 comma primo, cod. proc. pen. (in relazione all'art. 234 dello stesso codice), in quanto trattasi di acquisizione legittima che non viola il divieto di cui all'art. 191, comma primo, cod. proc. pen.

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