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Articolo 732 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili

Dispositivo dell'art. 732 Codice di procedura penale

1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili(1), può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma(2).

Note

(1) In questo caso è necessario che la sentenza contenga una condanna generica alle restituzioni o al risarcimento del danno, che verrà poi quantificato dallo stesso giudice del riconoscimento ai sensi dell'art. 651. Diversamente, ovvero qualora le disposizioni civili abbiano già un contenuto determinato, il riconoscimento si avrà ai sensi dell'art. 741.
(2) Tale comma è stato così modificato dall'art. 53, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Ratio Legis

La disposizione è diretta a considerare le finalità cui è diretto il riconoscimento della sentenza straniera.

Spiegazione dell'art. 732 Codice di procedura penale

Mentre l'art. [[n730]] si occupa propriamente del riconoscimento degli effetti penali della sentenza penale pronunciata da un'autorità giudiziaria estera, la norma in esame riguarda invece il riconoscimento degli effetti civili della sentenza penale straniera.

Premesso infatti che l'art. 12 c.p., n. 4) prevede che alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento quando essa porta condanna alle restituzioni ed al riconoscimento del danno, si stabilisce qui che chi abbia interesse a far valere in giudizio tali parti della sentenza relative ai profili civilistici, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto in cui ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona tenuta alle restituzioni o al risarcimento (imputato o responsabile civile) o, in alternativa, alla Corte di appello di Roma.

Va precisato che, nell'ipotesi in cui il riconoscimento abbia lo scopo di ottenere restituzioni o risarcimento del danno, è necessario che la sentenza contenga una condanna generica in tal senso, la cui entità verrà poi quantificata dallo stesso giudice del riconoscimento ai sensi dell'articolo 651. Per contro, se l'entità del risarcimento o delle restituzioni è determinato, si applica l'articolo 741.

Massime relative all'art. 732 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 14041/2015

In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere ad istanza del soggetto interessato a conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno derivanti dal reato, mentre l'art. 732 cod. proc. pen. regola l'ipotesi in cui tale soggetto intenda far valere il giudicato penale di condanna per conseguire le proprie pretese attraverso un nuovo ed autonomo giudizio (dovendo in tal caso presentare la relativa domanda alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui si riferisce la sentenza straniera), l'art. 741 dello stesso codice disciplina il caso in cui la sentenza straniera già contenga statuizioni civili, di restituzione o risarcimento, suscettibili di diretta ed immediata esecuzione; in tale seconda evenienza, il soggetto interessato deve presentare la relativa domanda alla corte d'appello nel cui distretto dovrebbero esser fatte valere le predette statuizioni, salvo che sia già stato avviato, ad istanza della parte pubblica, un procedimento per l'esecuzione delle statuizioni penali (dovendo in tal caso confluire, all'interno di detto procedimento, anche la domanda del soggetto interessato alle disposizioni civili).

Cass. pen. n. 21903/2001

In tema di effetti delle sentenze penali straniere, non è necessaria la richiesta del procuratore generale per il riconoscimento, ai fini disciplinari, delle stesse, ciò in quanto, nella locuzione «altri effetti civili», utilizzata dall'art. 732 c.p.p. e dall'art. 12 n. 4 c.p., devono intendersi compresi, non solo quelli strettamente privatistici, ma tutti gli effetti non penali (inclusi quindi quelli di natura amministrativa) della sentenza pronunziata dalla autorità giudiziaria straniera. (Nella fattispecie, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, la competente corte di appello aveva disposto il riconoscimento di sentenza penale straniera «ai fini di cui all'art. 12 c.p.», senza quindi limitare detto riconoscimento all'ipotesi di cui al n. 4 del predetto articolo. La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio limitatamente al riconoscimento della sentenza straniera ai fini di cui all'art. 12 nn. 1, 2, 3, rigettando, nel resto, il ricorso).

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